L'art. 317 n. 1 cpv. 2 CP, in vigore dal 1° gennaio 1995, è applicabile in concreto come lex mitior, dato che il testo precedente comminava, oltre alla reclusione sino a cinque anni, la detenzione non inferiore a sei mesi. L'attuale punisce con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione i funzionari o i pubblici ufficiali che intenzionalmente in un documento attestano in modo contrario alla verità un fatto d'importanza giuridica, in specie autenticano una firma falsa o una copia non conforme all'originale. La pena è della multa se il colpevole ha agito per negligenza (art. 317 n. 1 CP).