Il presidente della Corte ha considerato essenziale, invero, il fatto l'imputato aveva consapevolmente certificato in modo falso di avere accertato nei modi indicati l'autenticità delle firme da legalizzare. Per di più egli sapeva – come ha ammesso in aula – che le istanze sarebbero state introdotte all'Ufficio dei registri e avrebbero potuto trarre in inganno funzionari, i quali potevano legittimamente confidare sul fatto che egli, come segretario comunale, si fosse attenuto all'art. 24 cpv. 3 LAC e avesse constatato l'apposizione delle firme in sua presenza e vista o, quanto meno, si fosse sentito dire dai comparenti che le firme erano le loro. 4. L'art. 317 n. 1 cpv.