Non poteva seriamente escludere quindi che la firma da autenticare potesse anche essere falsa (sentenza, pag. 15 in fine e 16 in alto). Sia come sia, come detto, la questione dell'inganno non è stata ritenuta decisiva per il giudizio (sentenza, pag. 16). Il presidente della Corte ha considerato essenziale, invero, il fatto l'imputato aveva consapevolmente certificato in modo falso di avere accertato nei modi indicati l'autenticità delle firme da legalizzare.