un segretario comunale aveva legalizzato le firme, cerziorandosi della loro autenticità nei modi indicati (pag. 15). 3. Il ricorrente rimprovera al presidente della Corte di essere incorso in contraddizioni che rendono arbitrario l'accertamento secondo cui egli aveva preso in considerazione il possibile inganno cui erano destinate le istanze, rispettivamente la possibilità che le firme fossero dei falsi per imitazione. Egli sostiene che il fatto di prefigurarsi un eventuale abuso o un'eventuale falsità delle firme sarebbe stato possibile solo se non fosse stato perpetrato un raggiro ai suoi danni.