{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-10-05", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-36_2000-10-05.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58621&nX40_KEY=4711462&nTrefferzeile=29&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "b2054c7f2ab01f914b64bc22356211be"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["17.2000.36"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 05.10.2000 17.2000.36"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 05.10.2000 17.2000.36"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 05.10.2000 17.2000.36"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 00:28:45", "Checksum": "0fca716717da836aeb9e92eabf4d5a1e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 05.10.2000 17.2000.36\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nSia come sia, come detto, la questione dell'inganno non è stata ritenuta decisiva per il giudizio (sentenza, pag. 16). Il presidente della Corte ha considerato essenziale, invero, il fatto l'imputato aveva consapevolmente certificato in modo falso di avere accertato nei modi indicati l'autenticità delle firme da legalizzare. Per di più egli sapeva – come ha ammesso in aula – che le istanze sarebbero state introdotte all'Ufficio dei registri e avrebbero potuto trarre in inganno funzionari, i quali potevano legittimamente confidare sul fatto che egli, come segretario comunale, si fosse attenuto all'art. 24 cpv. 3 LAC e avesse constatato l'apposizione delle firme in sua presenza e vista o, quanto meno, si fosse sentito dire dai comparenti che le firme erano le loro.\n4. L'art. 317 n. 1 cpv. 2 CP, in vigore dal 1° gennaio 1995, è applicabile in concreto come lex mitior, dato che il testo precedente comminava, oltre alla reclusione sino a cinque anni, la detenzione non inferiore a sei mesi. L'attuale punisce con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione i funzionari o i pubblici ufficiali che intenzionalmente in un documento attestano in modo contrario alla verità un fatto d'importanza giuridica, in specie autenticano una firma falsa o una copia non conforme all'originale. La pena è della multa se il colpevole ha agito per negligenza (art. 317 n. 1 CP). Adempie le condizioni obiettive della falsità nel senso dell'art. 317 CP, ad esempio, il notaio che, in un atto pubblico, certifica contrariamente al vero che le parti hanno apposto la loro firma insieme e davanti a lui (DTF 113 IV 78). L'intenzione è data quando l'autore, nella sua qualità di funzionario, attesta consapevolmente in modo inveritiero fatti di rilevanza giuridica su di un atto che sa essere idoneo o destinato a provare una determinata circostanza (DTF 100 IV 182 consid. 3a; Trechsel, StGB, Kurzkommentar, 2a edizione, 1997, n. 7 ad art. 317 CP). Contrariamente a quanto prevede l'art. 251 CP, non è richiesta né l'intenzione di arricchirsi né quella di recar danno (Trechsel, op. cit., loc. cit.). Non è necessario nemmeno che una persona sia stata effettivamente ingannata (DTF 123 IV 223 consid. 4). Per essere usato in modo ingannevole basta che il documento sia usato in relazioni giuridiche o commerciali (DTF 113 IV 82 consid. 4).\n5. In concreto è pacifico che il ricorrente ha autenticato le firme di ___________ indicando, contrariamente al vero, che esse erano state apposte in sua presenza. Oggettivamente egli ha quindi adempiuto le condizioni del reato di falsità in documenti. Per quanto concerne il presupposto soggettivo, egli assevera che, non potendo egli immaginare che le sottoscrizioni non fossero opera di ___________ (visto l'imbroglio ai suoi danni), nemmeno può egli avere voluto o avere accettato che fossero messi in circolazione documenti atti a ingannare i funzionari preposti all'emissione delle cartelle ipotecarie. Il reato, quindi, sarebbe stato commesso per negligenza. Se non che, come già si è visto, la questione del raggiro non è di rilievo ai fini del giudizio. Decisivo è l'accertamento secondo cui l'imputato sapeva quali obblighi incombono a un segretario comunale chiamato a legalizzare una firma (sentenza, pag. 8 in alto) ed era consapevole che tale certificazione richiede la presenza del firmatario (sentenza, pag. 9). Per di più nella fattispecie l'imputato ha ammesso in aula di essersi reso conto che, per il loro tenore, le istanze in questione avrebbero potuto trarre in inganno funzionari dell'Ufficio del registro fondiario (sentenza, pag. 15).\nNon v'è dubbio pertanto che, attestando l'autenticità delle firme di ___________ pur sapendo di non averne verificato l'autenticità nei modi prescritti, e sapendo per di più che i documenti in questione sarebbero serviti per accendere cartelle ipotecarie, l'imputato ha agito con intenzione. Poco importa che, personalmente, egli fosse convinto dell'autenticità delle firme sulla base di altre circostanze estranee all'attestazione (cfr. in tal senso DTF 113 IV 83 consid. 5b in fine). Condannandolo per violazione dell'art. 317 CP, il primo giudice ha quindi applicato correttamente il diritto federale.\n6. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 e 9 cpv. 1 CPP). Il ricorrente rifonderà inoltre a ___________, che ha presentato osservazioni sul ricorso per il tramite di un legale, una congrua indennità per ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).\nPer questi motivi,\nvisto le spese l'art. 39 lett. d LTG,\npronuncia: 1. Il ricorso è respinto.\n2. Gli oneri processuali, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 600.–\nb) spese fr. 100.–\nfr. 700.–\nsono posti a carico del ricorrente, che rifonderà alla controparte ___________ fr. 900.– per ripetibili.\n3. Intimazione a:\n– ___________, ___________;\n– avv. ___________;\n– Ministero pubblico, Lugano;\n– avv. ___________ (per la parte civile ___________,);\n– Banca ___________, Lugano;\n– Presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano;\n– Dipartimento delle istituzioni, Casellario, Bellinzona;\n– Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzioni pene e misure, Taverne;\n– Ministero pubblico della Confederazione, Berna;\n– Comando della polizia cantonale, Bellinzona.\nPer la Corte di cassazione e di revisione penale\nIl presidente Il segretario\nN.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo."}