{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-10-05", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-36_2000-10-05.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58621&nX40_KEY=4933326&nTrefferzeile=33&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "b2054c7f2ab01f914b64bc22356211be"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.36"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 05.10.2000 17.2000.36"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 05.10.2000 17.2000.36"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 05.10.2000 17.2000.36"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:43:46", "Checksum": "9288c2fe624fccaaeb5531a4f7b41860", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 05.10.2000 17.2000.36\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Corte\ndi cassazione e di revisione penale |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nPellegrini,\npresidente, |\n|\nsegretario: |\nIsotta, cancelliere |\nsedente per statuire sul ricorso per cassazione del 31 luglio 2000 presentato da\n|\n|\n___________,\n(patrocinato dall'avv. ___________) |\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla sentenza emessa il 6 luglio 2000 dal presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano nei suoi confronti; |\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione:\n1. Se deve essere accolto il ricorso per cassazione;\n2. Il giudizio sulle spese.\nRitenuto\nin fatto: A. Con sentenza del 6 luglio 2000 il presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano ha riconosciuto ___________ autore colpevole di ripetuta falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari. Egli ha accertato che tra il dicembre del 1990 e l'aprile del 1992 l'imputato, autenticando in qualità di segretario comunale di ___________ le firme di ___________ e ___________ su tre istanze di emissione di cartelle ipotecarie al portatore, aveva certificato contrariamente al vero che ___________ aveva apposto la propria firma in sua presenza e vista. In applicazione della pena, ___________ è stato condannato a un mese di detenzione, sospeso condizionalmente con un periodo di prova di due anni.\nB. Contro la sentenza di assise ___________ ha inoltrato il 6 luglio 2000 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame, presentati il 31 luglio successivo, egli chiede il proscioglimento dall'accusa e la conseguente riforma del giudizio impugnato. Nelle loro osservazioni del 28 agosto 2000 il Procuratore pubblico e la parte civile ___________ propongono di respingere il ricorso. La parte civile Banca ___________ non si è espressa.\nConsiderando\nin diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto, non destinato a rimettere in causa l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove (art. 288 cpv. 1 lett. a e 295 cpv. 1 CPP). Problemi del genere sono sindacabili unicamente se il giudizio impugnato denota gli estremi dell’arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c CPP). Arbitrario non significa tuttavia opinabile o finanche erroneo, bensì chiaramente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità (Rep. 1990 pag. 352 consid. 1, pag. 360 consid. 2.2a; sulla nozione di arbitrio: DTF 125 I 168 consid. 2a, 124 I 316 consid. 5a, 123 I 5 consid. 4a, 121 I 114 consid. 3a, 120 Ia 40 consid. 4b).\n2. Sulla base delle complete e particolareggiate ammissioni rese dall'imputato per la prima volta al dibattimento, il primo giudice ha accertato che nel periodo in questione l'accusato aveva certificato, autenticando la firma di ___________, che quest'ultimo aveva personalmente sottoscritto in sua presenza e vista le istanze per l'emissione di cartelle ipotecarie al portatore, mentre in realtà ciò non era avvenuto (pag. 14). Il primo giudice ha constatato altresì che in aula l'imputato ha ammesso di sapere che le note richieste sarebbero state inoltrate all'Ufficio dei registri e avrebbero quindi potuto trarre in inganno i funzionari, i quali avrebbero fatto affidamento sulla circostanza che un segretario comunale aveva legalizzato le firme, cerziorandosi della loro autenticità nei modi indicati (pag. 15).\n3. Il ricorrente rimprovera al presidente della Corte di essere incorso in contraddizioni che rendono arbitrario l'accertamento secondo cui egli aveva preso in considerazione il possibile inganno cui erano destinate le istanze, rispettivamente la possibilità che le firme fossero dei falsi per imitazione. Egli sostiene che il fatto di prefigurarsi un eventuale abuso o un'eventuale falsità delle firme sarebbe stato possibile solo se non fosse stato perpetrato un raggiro ai suoi danni. Vittima di un imbroglio da parte di ___________, egli non aveva alcun motivo di dubitare che all'altro capo del telefono si trovasse effettivamente ___________ né che le rassicurazioni sull'autenticità delle sottoscrizioni fossero fasulle. Logicamente egli non poteva immaginare, dunque, che le firme fossero false né che di quei documenti si sarebbe poi fatto uso a scopo di inganno.\nIn realtà le censurate contraddizioni, invero solo apparenti, non sono determinanti per il giudizio. Il primo giudice in effetti ha ritenuto credibili sia ___________, il quale aveva escluso di avere mai parlato al telefono con il ricorrente, sia il ricorrente stesso, il quale affermava il contrario, concludendo che l'unica possibilità era quella che al telefono si trovasse un terzo non identificato, il quale d'intesa con ___________ aveva simulato di essere suo marito e aveva rassicurandolo fallacemente il segretario comunale sull'autenticità della firma da autenticare. Il ricorrente si era fidato di tali assicurazioni, su cui in quel momento non aveva motivo di dubitare, sebbene non avesse identificato in termini sicuri la voce di ___________, con il quale in precedenza mai aveva parlato per telefono (sentenza, pag. 10). Ora, il fatto che egli si sia semplicemente fidato delle assicurazioni di ___________ non rende arbitraria la conclusione secondo cui, non avendo egli eseguito alcun accertamento personale, non poteva egli avere certezza circa l'autenticità delle firme. Anzi, quale funzionario preposto da anni alla legalizzazione delle firme, l'imputato era consapevole degli obblighi imposti dalla legge riguardo agli accertamenti preliminari. Non poteva seriamente escludere quindi che la firma da autenticare potesse anche essere falsa (sentenza, pag. 15 in fine e 16 in alto)."}