Non si può ragionevolmente pretendere celerità nella decisione per evitare l'intervento della prescrizione assoluta (si vedano i solleciti a questa Corte) e, nel contempo, insistere su aspetti relativamente secondari (come la condanna per uso fraudolento del marchio in relazione alla sola ultima spedizione e l'attribuzione di ripetibili) quando è in gioco una condanna ben più importante per commercio di beni contraffatte. Quanto alla richiesta di ripetibili per il procedimento di prima sede, essa sfugge una volta di più a un esame di merito, dato che la prescrizione assoluta dell'azione penale è subentrata anche – come detto – in relazione al reato per il quale il prevenuto è stato in un