, n. 11 ad art. 28 n. 11), sicché il termine di prescrizione è continuato a decorrere anche dopo la pronuncia della sentenza impugnata (CCRP, sentenza del 21 giugno 2000 in re I., pag. 3). Ne segue che il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata deve pure essere annullato, indipendentemente dal fatto che la querela fosse o non fosse tempestiva. Con la prescrizione, in effetti, si è estinta la stessa azione penale. È vero che al momento del suo inoltro il ricorso era proponibile. Prima che esso potesse essere deciso, il 7 ottobre 2000, la prescrizione si è tuttavia compiuta, facendo decadere un presupposto processuale rilevabile d'ufficio in ogni stadio di causa (DTF 116 IV 80).