Anche questa imputazione soggiace però alla prescrizione assoluta di 7 anni e 6 mesi, trattandosi di un delitto punibile con la detenzione o con la multa (art. 62 LPM). Tale prescrizione si è compiuta a sua volta nelle more del giudizio sul ricorso per cassazione, il quale ha impedito il passaggio in giudicato del dispositivo n. 2 della sentenza relativo al proscioglimento (recte: all'abbandono del caso, se non vi era tempestiva querela: Trechsel, op. cit., n. 11 ad art. 28 n. 11), sicché il termine di prescrizione è continuato a decorrere anche dopo la pronuncia della sentenza impugnata (CCRP, sentenza del 21 giugno 2000 in re I., pag. 3).