La prescrizione assoluta dell'azione penale non comporta il proscioglimento dell'imputato. Come questa Corte ha già avuto modo di rilevare, tale circostanza osta solo all'emanazione di un giudizio di merito e determina l'archiviazione del caso (CCRP, sentenza del 26 giugno 1991 in re E., consid. 5; v. anche Trechsel, StGB, Kurzkommentar, 2ª edizione, n. 3 ad art. 70). Ciò impone, ad ogni modo, di annullare la condanna pronunciata dalla prima Corte nei dispositivi n. 1., 1.1, 3. 3.1, 4 e 3.2 (spese processuali).