la data indicata nell'atto di accusa, che prospetta l'infrazione fino a quel momento). La prescrizione assoluta, infatti, non si interrompe, salvo l'ipotesi – estranea nel caso in esame – di sospensione giusta l'art. 72 n. 1 CP (DTF 100 Ib 275, 111 IV 89) e continua a decorrere anche in pendenza di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale (art. 290 cpv. 1 CPP; CCRP, sentenza dell'8 luglio 1994 in re Z. consid. 4). Il suo compimento va rilevato d'ufficio (DTF 116 IV 80, 97 IV 157; CCRP, sentenza del 1° giugno 2000 in re I., pag. 3). 3. La prescrizione assoluta dell'azione penale non comporta il proscioglimento dell'imputato.