Ora, giusta l'art. 155 n. 1 cpv. 1 e 2 CP (entrato in vigore il 1° gennaio 1995), che compendia in una sola norma le ipotesi di reato previste dal diritto anteriore (art. 153, 154 e 155 vCP), chiunque, a scopo di frode nel commercio e nelle relazioni d'affari, fabbrica merci il cui reale valore venale è inferiore a quanto fan pensare le apparenze, segnatamente perché contraffà o falsifica merci, importa, tiene in deposito o mette in circolazione tali merci, è punito con la detenzione o con la multa, eccetto che l'atto sia passibile di una pena più grave in virtù di un'altra disposizione. L'art. 154 cpv.