{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-11-04", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-34_2000-11-04.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58620&nX40_KEY=4933324&nTrefferzeile=83&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "dde381025984ba36355bdaf474997466"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.34"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 04.11.2000 17.2000.34"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 04.11.2000 17.2000.34"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 04.11.2000 17.2000.34"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:06:06", "Checksum": "5618ab79c66396d40b84b108836374b5", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 04.11.2000 17.2000.34\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n3. La prescrizione assoluta dell'azione penale non comporta il proscioglimento dell'imputato. Come questa Corte ha già avuto modo di rilevare, tale circostanza osta solo all'emanazione di un giudizio di merito e determina l'archiviazione del caso (CCRP, sentenza del 26 giugno 1991 in re E., consid. 5; v. anche Trechsel, StGB, Kurzkommentar, 2ª edizione, n. 3 ad art. 70). Ciò impone, ad ogni modo, di annullare la condanna pronunciata dalla prima Corte nei dispositivi n. 1., 1.1, 3. 3.1, 4 e 3.2 (spese processuali). Rimane per contro invariato il dispositivo n. 5 relativo alla confisca ai fini della distruzione della merce sequestrata il 27 luglio 1993 presso il punto Franco di Chiasso, non impugnato (giustamente) dal ricorrente. Dato il venir meno della condanna, il ricorso diventa privo di oggetto e va stralciato dai ruoli (CCRP, sentenza 8 luglio 1994 in re Z.; CCRP, sentenza del 26 giugno 1991 in re E.).\nII. Sul ricorso della ___________ SA\n4. La ricorrente impugna il dispositivo con cui il presidente della Corte di assise ha assolto il prevenuto – in mancanza di tempestiva querela giusta l'art. 29 CP – dall'imputazione di uso fraudolento del marchio (art. 62 LPM). Sostiene di avere sporto querela in tempo utile e propone la condanna del prevenuto anche per tale reato. Anche questa imputazione soggiace però alla prescrizione assoluta di 7 anni e 6 mesi, trattandosi di un delitto punibile con la detenzione o con la multa (art. 62 LPM). Tale prescrizione si è compiuta a sua volta nelle more del giudizio sul ricorso per cassazione, il quale ha impedito il passaggio in giudicato del dispositivo n. 2 della sentenza relativo al proscioglimento (recte: all'abbandono del caso, se non vi era tempestiva querela: Trechsel, op. cit., n. 11 ad art. 28 n. 11), sicché il termine di prescrizione è continuato a decorrere anche dopo la pronuncia della sentenza impugnata (CCRP, sentenza del 21 giugno 2000 in re I., pag. 3). Ne segue che il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata deve pure essere annullato, indipendentemente dal fatto che la querela fosse o non fosse tempestiva. Con la prescrizione, in effetti, si è estinta la stessa azione penale. È vero che al momento del suo inoltro il ricorso era proponibile. Prima che esso potesse essere deciso, il 7 ottobre 2000, la prescrizione si è tuttavia compiuta, facendo decadere un presupposto processuale rilevabile d'ufficio in ogni stadio di causa (DTF 116 IV 80). Anche il ricorso della parte civile dev'essere perciò dichiarato privo d'oggetto e la causa va stralciata dai ruoli.\n5. Si aggiunga che all'impossibilità di statuire sui ricorsi prima della prescrizione assoluta ha contribuito il carico di lavoro gravante sulla Corte di cassazione e di revisione penale, ma anche lo stesso ricorso della parte civile. Quest'ultima aveva certo interesse legittimo a impugnare il proscioglimento dal reato meno grave (riferito all'ultima parte dell'attività delittuosa) e la mancata attribuzione di ripetibili per fr. 5'000.–. Se non che, sollevando ulteriori problemi meritevoli di approfondimento accanto a quelli esposti del condannato (il cui ricorso era facilmente prevedibile), essa ha procrastinato l'emanazione del giudizio. Non si può ragionevolmente pretendere celerità nella decisione per evitare l'intervento della prescrizione assoluta (si vedano i solleciti a questa Corte) e, nel contempo, insistere su aspetti relativamente secondari (come la condanna per uso fraudolento del marchio in relazione alla sola ultima spedizione e l'attribuzione di ripetibili) quando è in gioco una condanna ben più importante per commercio di beni contraffatte. Quanto alla richiesta di ripetibili per il procedimento di prima sede, essa sfugge una volta di più a un esame di merito, dato che la prescrizione assoluta dell'azione penale è subentrata anche – come detto – in relazione al reato per il quale il prevenuto è stato in un primo momento condannato.\nIII. Sulle spese\n6. Si è visto che la prescrizione assoluta dell'azione penale per il commercio di merci contraffatte implica l'annullamento – tra l'altro – del dispositivo sulle spese della sentenza impugnata, le quali vanno pertanto addebitate allo Stato (v. anche l'art. 9 cpv. 4 CPP). Data la modesta entità dell'importo (le spese di inchiesta ammontano complessivamente a fr. 300.–; sentenza, pag. 16 in fondo), si rinuncia a scorporare l'eventuale quota che rimane a carico di ___________ per la decisione di confisca. Non si prelevano oneri invece per la procedura di cassazione. Siccome l'attuale sentenza non comporta proscioglimenti, ma soltanto l'archiviazione del caso, non si giustifica nemmeno di assegnare ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).\nPer questi motivi,\npronuncia: 1. L'azione penale relativa ai reati di commercio di merci contraffatte e di uso fraudolento del marchio è prescritta.\n2. La sentenza impugnata è annullata, salvo il dispositivo n. 5 sulla confisca. La tassa di giustizia di fr. 200.– con le spese di inchiesta preliminare di fr. 300.– e quelle postali di fr. 50.– sono poste a carico dello Stato.\n3. Il ricorso di ___________ è dichiarato privo di oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.\n4. Il ricorso della ___________ SA è dichiarato privo di oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.\n5. Non si riscuotono tasse né spese.\n6. Intimazione a:\n– ___________,\n– avv. dott. __________;\n– ___________ SA,\n– avv. __________;\n– Procuratore pubblico __________;\n– Presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano;\n– Comando della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;\n– Dipartimento delle istituzioni, Casellario, 6501 Bellinzona;\n– Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne;\n– Ministero pubblico della Confederazione, 3003 Berna.\nPer la Corte di cassazione e di revisione penale"}