{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-11-04", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-34_2000-11-04.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58620&nX40_KEY=4933324&nTrefferzeile=83&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "dde381025984ba36355bdaf474997466"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.34"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 04.11.2000 17.2000.34"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 04.11.2000 17.2000.34"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 04.11.2000 17.2000.34"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:06:06", "Checksum": "5618ab79c66396d40b84b108836374b5", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 04.11.2000 17.2000.34\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. 17.2000.00035 |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Corte\ndi cassazione e di revisione penale |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nPellegrini, presidente, |\n||||\n|\nsegretario: |\nIsotta, cancelliere |\nsedente per statuire sui ricorsi per cassazione presentati\n|\n|\n– il 25 luglio 2000 (inc. n. 17.2000.000034) dalla __________ (patrocinata dall'avv. __________) e\n– il 26 luglio 2000 (inc. n. 17.2000.00035) da __________,\n(patrocinato dall'avv. dott. __________) |\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla sentenza emanata il 26 giugno 2000 dal presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano; |\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione: 1. Se deve essere accolto il ricorso per cassazione della __________;\n2. Se deve essere accolto il ricorso per cassazione di ___________;\n3. Il giudizio sulle spese.\nRitenuto\nin fatto: A. Con sentenza del 26 giugno 2000 il presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano ha dichiarato ___________ autore colpevole di commercio di merci contraffatte per avere, tra il febbraio e l'aprile del 1993, partecipato in tre occasioni alla vendita alla ditta __________ SA, __________, di articoli di pelletteria del valore di circa Lit. 60'000'000 ognuna recante il marchio “__________ ”, sapendo che la merce era contraffatta. Egli ha prosciolto l'accusato invece dall'imputazione di uso fraudolento del marchio in relazione ai citati fatti per intervenuta prescrizione dell'azione penale e per tardività della querela.\nIn applicazione della pena, il presidente della Corte delle assise correzionali ha condannato ___________ a 45 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di due anni. Inoltre ha pronunciato la confisca ai fini della distruzione della partita di merce sequestrata il 27 luglio 1993 presso il Punto Franco di Chiasso proveniente dalla ditta __________, __________ (Giappone) e destinata alla __________ SA.\nB. Contro la sentenza di assise ___________ e la ___________ SA, costituitasi parte civile, hanno inoltrato una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi dei gravami, presentati il 25 e 26 luglio 2000, essi chiedono:\n– ___________: il proscioglimento dall'imputazione di commercio di merci contraffatte o, in via subordinata, una riduzione della pena inflittagli;\n– La ___________ SA: la condanna dell'imputato a 60 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente, per il reato di uso fraudolento del marchio “__________ ” in relazione alla messa in circolazione di merce contraffatte nel mese di aprile del 1993 e la rifusione di fr. 5'000.– per ripetibili.\nC. Con scritto del 4 agosto 2000 la ___________ SA propone di respingere il ricorso di ___________. Con osservazioni del 7 agosto successivo il Procuratore pubblico ha formulato la medesima richiesta, rimettendosi al giudizio della Corte di cassazione e di revisione penale per quanto riguarda il ricorso della ___________ SA. ___________, da parte sua, ha postulato la reiezione del ricorso presentato dalla ___________ SA con osservazioni del 21 agosto 2000.\nConsiderando\nin diritto: I. Sul ricorso di ___________\n1. Il ricorrente impugna la condanna per il reato di commercio di merci contraffatte, commesso tra l'11 febbraio e il 7 aprile 1993. Ora, giusta l'art. 155 n. 1 cpv. 1 e 2 CP (entrato in vigore il 1° gennaio 1995), che compendia in una sola norma le ipotesi di reato previste dal diritto anteriore (art. 153, 154 e 155 vCP), chiunque, a scopo di frode nel commercio e nelle relazioni d'affari, fabbrica merci il cui reale valore venale è inferiore a quanto fan pensare le apparenze, segnatamente perché contraffà o falsifica merci, importa, tiene in deposito o mette in circolazione tali merci, è punito con la detenzione o con la multa, eccetto che l'atto sia passibile di una pena più grave in virtù di un'altra disposizione. L'art. 154 cpv. 1 vCP, che si riferiva al solo commercio di merci contraffatte e che il primo giudice ha applicato alla fattispecie come lex mitior (sentenza, pag. 10 e 11), prevedeva la stessa comminatoria, ovvero la detenzione o la multa. Trattasi quindi di un delitto che si prescrive in 5 anni (prescrizione relativa), rispettivamente in 7 anni e 6 mesi (prescrizione assoluta), così come prevedono gli art. 70 n. 1 cpv. 4 CP (cfr. art. 70 n. 1 cpv. 4 vCP) e 72 n. 2 CP.\n2. Nella fattispecie la prescrizione assoluta dell'azione penale (7 anni e 6 mesi) relativa al reato di commercio di merci per cui il ricorrente è stato condannato, è intervenuta nell'agosto del 2000, in pendenza del ricorso per cassazione (prima spedizione avvenuta attorno alla metà di febbraio del 1993: sentenza pag. 6), rispettivamente nel settembre del 2000 (seconda spedizione avvenuta nel marzo del 1993: sentenza, pag. 6) e il 7 ottobre 2000 (terza spedizione, fatturazione del 7 aprile 1993: sentenza, pag. 7; cfr. la data indicata nell'atto di accusa, che prospetta l'infrazione fino a quel momento). La prescrizione assoluta, infatti, non si interrompe, salvo l'ipotesi – estranea nel caso in esame – di sospensione giusta l'art. 72 n. 1 CP (DTF 100 Ib 275, 111 IV 89) e continua a decorrere anche in pendenza di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale (art. 290 cpv. 1 CPP; CCRP, sentenza dell'8 luglio 1994 in re Z. consid. 4). Il suo compimento va rilevato d'ufficio (DTF 116 IV 80, 97 IV 157; CCRP, sentenza del 1° giugno 2000 in re I., pag. 3)."}