che al primo giudice non può nemmeno essere fatto carico di avere violato l'art. 274 CPP, ossia di avere statuito senza sentire le parti al pubblico dibattimento; che una formalità di questo tipo sarebbe infatti risultata superflua, ritenuto per l'appunto la palese assenza di un presupposto processuale, quale la tempestività dell'opposizione, che non avrebbe consentito al Pretore di determinarsi sul merito dell'opposizione; che, in ogni modo, le parti hanno avuto occasione di esprimersi sul problema con gli scritti del 5 maggio 2000 (Procuratore pubblico) e del 26 giugno 2000 (ricorrente);