che al ricorrente non giova nemmeno il riferimento alla sentenza emanata il 15 maggio dalla Camera dei ricorsi penali sull'istanza di esclusione del 9 maggio 2000 del Pretore di Vallemaggia, ove sarebbe stata richiamata, a suo giudizio, la circostanza della tempestività dell'opposizione; che al momento in cui la Camera dei ricorsi penali si sarebbe espressa in questo modo, infatti, il termine per inoltrare opposizione era comunque già ampiamente scaduto; che pertanto il richiamo alla buona fede si rivela già d'acchito privo di pregio;