e CPP (che come visto ha ripreso a decorrere in virtù dell'art. 212 cpv. 2 CPP con l'intimazione della sentenza emanata il 24 marzo 200 dalla Camera dei ricorsi penali) era ampiamente scaduto; che, d'altro canto, non risulta nemmeno che il presidente della Corte adita del Tribunale federale abbia ordinato all'autorità cantonale di non prendere alcuna misura durante la procedura ricorsuale federale, ossia che egli abbia accordato effetto sospensivo inaudita parte almeno fino alla decisione sull'istanza provvisionale, rispettivamente che egli abbia assegnato all'autorità cantonale e al Procuratore pubblico un termine per le osservazioni prima di statuire al riguardo;