94 OG); che nella fattispecie, il richiamo del ricorrente al fatto che con il ricorso di diritto pubblico sia stato chiesto l'effetto sospensivo e che sul medesimo il Tribunale federale si sia pronunciato soltanto con la sentenza di merito (dichiarando comunque l'istanza priva di oggetto, rispettivamente addirittura inammissibile per carenza di motivazione), non è di alcuna rilevanza, che, intanto, al momento di chiedere l'effetto sospensivo (con il ricorso del 3 maggio 2000), il termine per presentare opposizione entro il termine di 15 giorni stabilito dall'art. 208 cpv. 1 lett. e CPP (che come visto ha ripreso a decorrere in virtù dell'art. 212 cpv.