e CPP, è rimasto sospeso nelle more del giudizio sul ricorso proposto il 21 febbraio 2000 alla Camera dei ricorsi penali contro il decreto di accusa (art. 212 cpv. 2 CPP) e che esso è ricominciato a decorre appena che la stessa Camera dei ricorsi penali ha notificato la sentenza, che ha respinto il gravame; che, infatti, come correttamente rilevato nella sentenza impugnata, il ricorso di diritto pubblico costituisce un rimedio straordinario, che non impedisce al giudizio cantonale impugnato di passare in giudicato, a meno che il presidente della Corte del Tribunale federale adita accordi effetto sospensivo al ricorso (at. 94 OG);