che egli ha rilevato, in estrema sintesi, che il termine per inoltrare la relativa opposizione – rimasto sospeso nelle more del giudizio sul ricorso pendente davanti alla Camera dei ricorsi penali – ha ricominciato a decorrere, in virtù dell'art. 212 CPP cpv. 2 , con l'intimazione della decisione emanata dalla stessa Camera dei ricorsi penali (il 5 aprile 2000 nella versione più favorevole al prevenuto), dato che il successivo ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale non ne ha impedito il passaggio in giudicato, trattandosi di un rimedio di diritto straordinario;