{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-08-16", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-33_2000-08-16.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58619&nX40_KEY=4711464&nTrefferzeile=100&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "31d738622466208e658fddbf4264a4f0"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["17.2000.33"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 16.08.2000 17.2000.33"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 16.08.2000 17.2000.33"}, {"Sprachen": ["it"], 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termine per presentare opposizione entro il termine di 15 giorni stabilito dall'art. 208 cpv. 1 lett. e CPP (che come visto ha ripreso a decorrere in virtù dell'art. 212 cpv. 2 CPP con l'intimazione della sentenza emanata il 24 marzo 200 dalla Camera dei ricorsi penali) era ampiamente scaduto;\nche, d'altro canto, non risulta nemmeno che il presidente della Corte adita del Tribunale federale abbia ordinato all'autorità cantonale di non prendere alcuna misura durante la procedura ricorsuale federale, ossia che egli abbia accordato effetto sospensivo inaudita parte almeno fino alla decisione sull'istanza provvisionale, rispettivamente che egli abbia assegnato all'autorità cantonale e al Procuratore pubblico un termine per le osservazioni prima di statuire al riguardo;\nche risulta per contro che il Tribunale federale non ha preso in considerazione la richiesta di effetto sospensivo, avendola esso per finire dichiarata priva di oggetto e comunque inammissibile per carenza di motivazione;\nche d'altro canto il ricorrente trascura che il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso di diritto pubblico nella sua totalità, richiamando in questo modo l'errata scelta – dal profilo della strategia processuale – del rimedio di diritto proposto;\nche al ricorrente non giova nemmeno il riferimento alla sentenza emanata il 15 maggio dalla Camera dei ricorsi penali sull'istanza di esclusione del 9 maggio 2000 del Pretore di Vallemaggia, ove sarebbe stata richiamata, a suo giudizio, la circostanza della tempestività dell'opposizione;\nche al momento in cui la Camera dei ricorsi penali si sarebbe espressa in questo modo, infatti, il termine per inoltrare opposizione era comunque già ampiamente scaduto;\nche pertanto il richiamo alla buona fede si rivela già d'acchito privo di pregio;\nche al primo giudice non può nemmeno essere fatto carico di avere violato l'art. 274 CPP, ossia di avere statuito senza sentire le parti al pubblico dibattimento;\nche una formalità di questo tipo sarebbe infatti risultata superflua, ritenuto per l'appunto la palese assenza di un presupposto processuale, quale la tempestività dell'opposizione, che non avrebbe consentito al Pretore di determinarsi sul merito dell'opposizione;\nche, in ogni modo, le parti hanno avuto occasione di esprimersi sul problema con gli scritti del 5 maggio 2000 (Procuratore pubblico) e del 26 giugno 2000 (ricorrente);\nche ci si potrebbe nondimeno chiedere se il ricorso alla Camera dei ricorsi penali contro il decreto d'accusa possa essere considerato anche come opposizione ai sensi dell'art. 208 cpv. 1 lett. e CPP;\nche al quesito – peraltro non avvertito nel ricorso – deve essere data risposta negativa, l'art. 212 cpv. 2 CPP stabilendo espressamente che il ricorso alla Camera dei ricorsi penali contro il decreto di accusa sospende il termine per presentare opposizione al Procuratore pubblico e quindi al Pretore;\nche, per queste ragioni, il ricorso deve essere disatteso, siccome manifestamente infondato, con carico degli oneri processuali al ricorrente (art. 15 cpv. 1 CPP);\nrichiamata per le spese la LTG;\npronuncia: 1. Il ricorso è respinto.\n2. Gli oneri processuali, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 300.––\nb) spese fr. 50.––\nfr. 350.––\nsono posti a carico del ricorrente.\n3. Intimazione a:\n– ___________,\n– avv. __________;\n– Ufficio dei registri di Vallemaggia;\n– Procuratore pubblico avv. __________;\n– Camera dei ricorsi penali, in sede (per conoscenza);\n– Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.\nPer la Corte di cassazione e di revisione penale\nIl presidente Il segretario"}