{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-08-16", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-33_2000-08-16.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58619&nX40_KEY=4933329&nTrefferzeile=4&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "31d738622466208e658fddbf4264a4f0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.33"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 16.08.2000 17.2000.33"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 16.08.2000 17.2000.33"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 16.08.2000 17.2000.33"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:42:17", "Checksum": "fe2160e061e61793909b8f1ceb1396db", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 16.08.2000 17.2000.33\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Corte\ndi cassazione e di revisione penale |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nPellegrini, presidente, |\n|\nsegretario: |\nIsotta, cancelliere |\nsedente per statuire sul ricorso del 21 luglio 2000 presentato da\n|\n|\n__________ (patrocinato dall' avv. __________) |\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla sentenza emanata il 12 luglio 2000 dal Pretore della Giurisdizione di Locarno–Campagna nei suoi confronti; |\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione:\n1. Se deve essere accolto il ricorso;\n2. Il giudizio sulle spese.\nRitenuto\nin fatto: che con decreto di accusa del 9 febbraio 2000 il Procuratore pubblico ha proposto la condanna di __________ a quindici giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di due anni, siccome ritenuto colpevole di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione ex art. 253 CP per avere, il 10 aprile 1990, usando inganno, indotto un notaio ad attestare in un rogito un fatto di importanza giuridica contraria al vero;\nche con ricorso del 21 febbraio 2000 __________. facendo valere la prescrizione dell'azione penale, ha impugnato il decreto di accusa (intimato il 9 febbraio precedente) dinanzi alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello, la quale ha però respinto il gravame con sentenza del 24 marzo 2000;\nche contro la sentenza della Camera dei ricorsi penali __________ è insorto con ricorso di diritto pubblico del 3 maggio 2000 al Tribunale federale, chiedendo – previa concessione dell'effetto sospensivo – l'annullamento della stessa e il rinvio degli atti all'autorità cantonale per una nuova decisione;\nche con sentenza del 19 maggio 2000 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso, prescindendo da una decisone sull'istanza di effetto sospensivo, considerandola priva di oggetto e comunque destinata anche essa a un giudizio di inammissibilità in quanto non motivata;\nche in precedenza, ossia il 2 maggio 2000, __________ ha interposto a titolo cautelativo opposizione al decreto di accusa ai sensi dell'art. 208 cpv. 1 lett. e CPP (act. A);\nche con scritto del 5 maggio successivo il Procuratore pubblico ha trasmesso gli atti del procedimento per competenza al Pretore della Giurisdizione di Locarno–Campagna (art. 211 CPP), sollevando serie riserve sulla tempestività dell'opposizione proposta da __________ conto il decreto di accusa;\nche dal canto suo ___________, con scritto del 26 giugno successivo, ha comunicato al Pretore di considerare tempestiva l'opposizione del 2 maggio 2000, facendo valere di essere insorto il 3 maggio con ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale contro la sentenza emanata il 24 marzo 2000 dalla Camera dei ricorsi penali e pretendendo che tale sentenza è passata in giudicato soltanto il 15 maggio successivo, per cui il termine di 15 giorni ex art. 208 cpv. 1 lett. e CPP per opporsi al decreto iniziava addirittura a decorre soltanto da quel momento;\nche con sentenza del 12 luglio 2000 il Pretore della Giurisdizione di Locarno–Campagna, ha dichiarato senza ulteriori formalità tardiva l'opposizione al decreto di accusa inoltrata il 2 maggio 2000 da ___________, decretandone pertanto il passaggio in giudicato;\nche egli ha rilevato, in estrema sintesi, che il termine per inoltrare la relativa opposizione – rimasto sospeso nelle more del giudizio sul ricorso pendente davanti alla Camera dei ricorsi penali – ha ricominciato a decorrere, in virtù dell'art. 212 CPP cpv. 2 , con l'intimazione della decisione emanata dalla stessa Camera dei ricorsi penali (il 5 aprile 2000 nella versione più favorevole al prevenuto), dato che il successivo ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale non ne ha impedito il passaggio in giudicato, trattandosi di un rimedio di diritto straordinario;\nche contro la sentenza pretorile ___________ ha inoltrato il 13 luglio 2000 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale;\nche nella motivazione del gravame – proposta il 21 luglio successivo alla Camera dei ricorsi penali – ___________ chiede l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio degli atti al Pretore per nuova decisione;\nche con osservazioni del 27 luglio 2000 il Procuratore pubblico ha chiesto la reiezione del ricorso.\nConsiderando\nin diritto: che competente a statuire sul ricorso, non è la Camera dei ricorsi penali, ma la Corte di cassazione e di revisione penale, dato che la decisione impugnata costituisce il giudizio sull'opposizione al decreto di accusa inoltrata dal prevenuto, e quindi, mutatis mutandis, la sentenza che pone fine al procedimento di prima sede (art. 288 cpv. 1 CPP), ove si consideri che il Pretore, accertata l'intempestività dell'opposizione, ha per finire decretato anche l'esecutività del decreto di accusa;\nche, in altri termini, il Pretore ha stabilito che l'opposizione non può essere vagliata, facendo difetto un presupposto processuale, ovvero la tempestività dell'atto richiesto nei termini stabiliti dal codice di procedura penale;\nche giustamente il primo giudice ha ritenuto che il termine per formulare opposizione ai sensi dell'art. 208 cpv. 1 lett. e CPP, è rimasto sospeso nelle more del giudizio sul ricorso proposto il 21 febbraio 2000 alla Camera dei ricorsi penali contro il decreto di accusa (art. 212 cpv. 2 CPP) e che esso è ricominciato a decorre appena che la stessa Camera dei ricorsi penali ha notificato la sentenza, che ha respinto il gravame;\nche, infatti, come correttamente rilevato nella sentenza impugnata, il ricorso di diritto pubblico costituisce un rimedio straordinario, che non impedisce al giudizio cantonale impugnato di passare in giudicato, a meno che il presidente della Corte del Tribunale federale adita accordi effetto sospensivo al ricorso (at. 94 OG);"}