4); che il fatto che il Pretore ha assolto una prima volta l'imputato il 5 dicembre 1995, condannandolo invece nel procedimento attuale non denota parzialità alcuna; che nelle circostanze descritte, nella misura in cui non è divenuto privo d'oggetto, il ricorso è manifestamente destinato all'insuccesso; che, vista la particolarità del caso (ricorso prematuro), in concreto si rinuncia eccezionalmente dal prelievo di tasse e spese; per questi motivi, in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP, pronuncia: 1. Nella misura in cui non è divenuto privo d'oggetto, il ricorso è respinto. 2. Non si riscuotono spese. 3.