La prima Corte non ha dedotto il mancato consenso della vittima dalla sola circostanza esposta nel gravame. Si è limitata a rilevare che la precisazione (cunnilincto tentato o consumato) apportata dal ricorrente durante il confronto con la vittima, all'interrogatorio davanti al GIAR e nel memoriale manoscritto non poteva che essere valutata come indizio a suo carico (accanto agli altri raccolti), ossia come improvvido tentativo di migliorare la propria posizione facendo credere di avere compiuto più di quanto pretendeva la vittima, in modo da rendere credibile che costei, almeno inizialmente, non aveva opposto alcuna resistenza (sentenza, 42 seg.).