In ogni modo non si vede perché i primi giudici sarebbero caduti in arbitrio escludendo che i prevenuti (e quindi anche il ricorrente) potessero presumere un eventuale consenso, ove si considerino le circostanze in cui si è svolta la fattispecie (sentenza, pag. 66). 22. Il ricorrente critica la sentenza impugnata anche nella misura in cui i primi giudici hanno valutato a suo sfavore il fatto che egli avrebbe modificato versione dei fatti, sostenendo prima di avere solamente tentato e in seguito consumato un cunnilincto. Rileva, in estrema sintesi, che a meno di cadere in arbitrio da ciò la prima Corte non poteva trarre significative conclusioni sul dissenso della vittima.