Di nuovo egli argomenta tuttavia come se si trovasse davanti a un'autorità di ricorso munita di pieno potere cognitivo anche su questioni di fatto e sulla valutazione delle prove. In ogni modo non si vede perché i primi giudici sarebbero caduti in arbitrio escludendo che i prevenuti (e quindi anche il ricorrente) potessero presumere un eventuale consenso, ove si considerino le circostanze in cui si è svolta la fattispecie (sentenza, pag. 66). 22.