Perché tali argomentazioni sarebbero arbitrarie non è dimostrato nel ricorso. 21. Sulla desistenza dal compiere ulteriori atti nei confronti della vittima il ricorrente si diffonde, asseverando in particolare che, avesse realmente voluto attentare alla libertà della vittima, egli non avrebbe decampato, dato lo stato di eccitazione – riconosciuto dalla stessa Corte di assise – in cui egli si trovava. La natura degli argomenti proposti al riguardo, per di più interrogativi, denota ancora una volta però l'impostazione appellatoria del ricorso. Donde la sua inammissibilità.