In realtà, contrariamente all'opinione del ricorrente, ciò non basta per concludere che la vittima fosse consenziente nei suoi confronti. Per il resto il ricorrente si dilunga in considerazione e argomentazioni appellatorie volte a far prevalere la propria opinione grazie all'interpretazione soggettiva di singoli passaggi riportati nei verbali istruttori della vittima, come se questa Corte fosse abilitata a rivedere liberamente anche gli accertamenti di fatto. Ciò non è ammissibile. In ogni modo, nel verbale richiamato la vittima non si è contraddetta: