a) Come si è già rilevato trattando il ricorso parallelo, la prima Corte ha ritenuto inverosimile che la vittima abbia provocato gli agenti, sia perché dopo il lavoro essa voleva solo tornare a casa, sia perché essa non aveva motivo di rischiare il posto e il permesso di lavoro seducendo due agenti in servizio, sia perché essa era ancora sufficientemente lucida al momento di salire in auto, sia perché nulla giustifica la di lei repentina bramosia, sia perché la donna non ha chiesto denaro o favori agli agenti, sia perché l'angoscia da lei espressa in seguito al rapporto carnale non protetto subìto da __________ mal si concilierebbe con un consenso previo (sentenza, 58 seg.)