2.1.3) – cunnilincto consumato invece che semplicemente tentato – mirassero solo in realtà a confortare la sua tesi, secondo cui egli ha desistito di propria iniziativa e non per le suppliche della vittima (sentenza, pag. 42). 18. Riferendosi all'accertamento sul mancato consenso della vittima, il ricorrente riepiloga i motivi che hanno indotto i primi giudici a non credergli (ricorso ad 2.1.1). Egli però non soltanto non sostanzia alcun arbitrio, ma asserisce persino che le conclusioni alle quali i primi giudici sono giunti alle pag. 55 seg. della sentenza impugnata potrebbero, con talune riserve, essere condivise.