Così argomentando, tuttavia, egli trascura il limitato potere cognitivo di questa Corte chiamata a giudicare un ricorso fondato sul divieto dell'arbitrio. Il ricorrente non dimostra, in altri termini, perché i primi giudici sarebbero caduti in arbitrio ritenendo che le precisazioni e le sfumature apportate durante il confronto del 27 giugno 1994, come pure nel verbale del 28 giugno 1994 davanti al GIAR (act. 1.2.1) e nel memoriale scritto del 1° luglio 1994 (act. 2.1.3) – cunnilincto consumato invece che semplicemente tentato – mirassero solo in realtà a confortare la sua tesi, secondo cui egli ha desistito di propria iniziativa e non per le suppliche della vittima (sentenza, pag. 42).