Anzi, un'argomentazione del genere tradisce spregio per la vittima e non merita altra disamina. e) Stando al ricorrente in concreto si riscontra violazione del principio di celerità garantito dall'art. 6 cpv. 1 CEDU. Già per questo motivo – egli assevera – la pena andava ulteriormente contenuta, tanto più che egli ha tenuto buona condotta dopo i fatti e si è reinserito nel frattempo nella società. Ancora una volta però la sentenza di assise resiste alla critica. Certo, il ricorrente non è stato giudicato in tempi rapidi, ove appena si consideri che l'inchiesta è stata aperta nel giugno del 1994 e che la sentenza impugnata è del 31 maggio 2000.