D'altro lato non vanno nemmeno dimenticate, però, le particolari sofferenze provocate alla vittima (sentenza, pag. 68). Quanto alla professione della donna, essa non basta per affermare – come fa il ricorrente – che costei non abbia subìto conseguenze psichiche importanti solo per essere un'“artista” da locale notturno. Anzi, un'argomentazione del genere tradisce spregio per la vittima e non merita altra disamina. e) Stando al ricorrente in concreto si riscontra violazione del principio di celerità garantito dall'art. 6 cpv.