nella commisurazione della pena, per contro, la Corte di cassazione e di revisione penale interviene solo – come il Tribunale federale – ove il giudice di merito sia stato esageratamente severo o esageratamente mite, al punto da cadere nell'eccesso o nell'abuso del potere di apprezzamento (DTF 123 IV 152 consid. 2a con richiami). b) Nel commisurare la pena a carico degli imputati la Corte di assise ha anzitutto sottolineato la gravità oggettiva e soggettiva della loro colpa, per avere essi vilmente abusato – ancorché in modo diverso – di una donna indifesa venuta da lontano (dal Brasile) per assicurare il proprio sostentamento e quello della sua famiglia.