Perché, di fronte a queste puntuali considerazioni, la Corte di merito si sarebbe sospinta in arbitrio conferendo scarsa rilevanza al citato parere medico e non credendo al consenso della vittima, il ricorrente non dimostra. Egli si limita sostanzialmente a criticare il giudizio impugnato come se si rivolgesse a un'autorità di appello, munita di pieno potere cognitivo. Anche il richiamo al principio in dubio pro reo è infruttuoso, poiché la Corte di merito non lo ha condannato per non aver recato la prova della sua innocenza, né essa aveva serio motivo per dubitare della sua colpevolezza una volta apprezzate – in modo non arbitrario, come detto – le prove raccolte (DTF 120 Ia 36 consid.