In realtà – ha ritenuto la Corte – __________ ricorreva a un espediente, dopo avere capito che era inutile insistere asserendo di avere ceduto alla repentina, smodata e pervicace bramosia della vittima. Quanto al ricorrente, egli si era inserito per così dire “nella scia delle novità”, confermando che al momento di risalire in auto egli aveva notato i due toccarsi, senza saper spiegare tuttavia perché, dall'alto del suo grado e della sua pluriennale esperienza, non avesse immediatamente redarguito il subalterno, salvo giustificarsi nel senso di essersi lasciato andare all'eccitazione.