In condizioni simili non vi sarebbero nemmeno stati motivi per scartare l'applicabilità dell'art. 191 CP, giacché la vittima si sarebbe trovata verosimilmente in uno stato di totale inettitudine a resistere. La Corte di merito ha accertato invece che, per quanto avvezza al consumo di alcol e sebbene avesse vomitato, la donna dava pur sempre segni evidenti di etilismo, come avevano notato __________, addetto al controllo e allo spaccio di champagne, la collega __________ e la barmaid __________. Né va scordato che quella sera __________ aveva bevuto, oltre un gin tonic, circa 5 bottiglie di champagne (sentenza, 28).