a CEDU, il quale garantisce a ogni accusato il diritto di essere informato nel più breve tempo possibile della natura e dei motivi dell'accusa. L'obiezione tuttavia cade nel vuoto, giacché la citata norma non impedisce al giudice di merito di pronunciare in un secondo tempo una condanna per un reato diverso da quello prospettato dall'atto di accusa originario, a condizione – come detto – che sia rispettato il diritto dell'imputato di essere sentito (DTF 126 I 19 consid. 2a). 3.