Anzi, in ossequio agli art. 214 e 215 vCPP la Corte avrebbe finanche dovuto porre rimedio all'errore del magistrato inquirente. i) Il ricorrente sostiene infine che la modifica dell'atto di accusa avvenuta a 5 anni e 6 mesi dall'emanazione di quello originario viola l'art. 6 n. 3 lett. a CEDU, il quale garantisce a ogni accusato il diritto di essere informato nel più breve tempo possibile della natura e dei motivi dell'accusa.