La tesi è infondata. Optando per una qualifica giuridica (errata) piuttosto che per un'altra – ossia deferendo l'imputato alla Corte di assise per atti sessuali con persona incapace di discernimento o inetta a resistere invece che per violenza carnale o coazione sessuale (reati comunque presi in considerazione nella fase istruttoria: act. 1.2.1/1.2.2) – il Procuratore pubblico non poteva precludere al giudice la possibilità di applicare correttamente il diritto. Anzi, in ossequio agli art. 214 e 215 vCPP la Corte avrebbe finanche dovuto porre rimedio all'errore del magistrato inquirente.