Dalla comminatoria di pena più severa non gli è pertanto derivato scapito, dato anche che – per finire – fosse stato condannato a 2 anni di detenzione, al posto di due anni di reclusione, non avrebbe tratto apprezzabili benefici. Del resto, volendo anche seguire il ricorrente nella sua impostazione, rimarrebbe pur sempre da verificare se nelle circostanze concrete il preteso divieto della reformatio in peius osterebbe all'esecuzione del vincolante rinvio del Tribunale federale (art. 277ter cpv. 2 PP).