Certo, non è stato possibile pronunciare la mera detenzione, che l'art. 190 n. 1 CP esclude. Ma anche in precedenza, il ricorrente non aveva ottenuto la detenzione, per quanto sotto il profilo dell'art. 191 CP ciò fosse teoricamente possibile. Dalla comminatoria di pena più severa non gli è pertanto derivato scapito, dato anche che – per finire – fosse stato condannato a 2 anni di detenzione, al posto di due anni di reclusione, non avrebbe tratto apprezzabili benefici.