A ragione però la prima Corte rispinto tale censura. Richiamata la mancanza di una norma cantonale specifica che regoli la questione, essa ha per finire stabilito che il divieto in rassegna si riferisce soltanto all'aumento di pena e non alla prospettazione di un reato più grave (sentenza, pag. 7). La possibilità di contestare al prevenuto un'imputazione più grave rispetto a quella contenuta nell'atto di accusa è per altro prevista dall'art. 215 vCPP.