2 PP (DTF 110 IV 116). E tale precetto non è violato se, nel suo risultato, la condanna presa in seguito al rinvio del Tribunale federale non è più grave rispetto a quella presa con la sentenza annullata (DTF 117 IV 106 consid. c; cfr. anche DTF 111 IV 55). f) Il ricorrente, per la verità, intravede una reformatio in peius già per il fatto che gli è stato contestato un reato più grave di quello figurante nell'atto di accusa originario. A ragione però la prima Corte rispinto tale censura.