Per di più, e comunque sia, la nuova Corte di assise ha condannato il ricorrente – come l'altro imputato – a una pena inferiore rispetto a quella pronunciata il 31 gennaio 1996. Così facendo, essa ha rispettato sia il prescritto secondo cui le autorità chiamate a statuire su un causa che è stata loro rinviata per nuovo giudizio conformemente all'art. 277ter PP possono pronunciarsi solo sui punti rimessi in questione dal Tribunale federale anche se sotto il profilo formale la decisone impugnata è stata annullata per intero, sia il divieto della reformatio in peius, che vale anche per la Corte di cassazione penale del Tribunale federale: art. 227 cpv. 2 PP (DTF 110 IV 116).