1 CP (violenza carnale) prevede in effetti la reclusione fino a 10 anni, come pure l'art. 191 CP (atti sessuali con persone inette a resistere o incapaci di discernimento), che prevede però anche la sola detenzione. A parte il fatto però che nella sua sentenza il Tribunale federale non ha più accennato al divieto della reformatio in peius (contrariamente, per esempio, a quanto figurava in DTF 111 IV 55 e nella DTF inedita del 30 settembre 1994 in re M., consid. 2c), a tale inconveniente l'imputato avrebbe potuto ovviare ritirando il ricorso a questa Corte prima che il 30 giugno 1997 si disponesse il rinvio alle assise.