Il condannato è stato infatti chiamato a rispondere di un reato più grave (violenza carnale) per rapporto a quello formante oggetto della condanna (atti sessuali con persona incapace di discernimento o inetta a resistere). L'art. 190 cpv. 1 CP (violenza carnale) prevede in effetti la reclusione fino a 10 anni, come pure l'art. 191 CP (atti sessuali con persone inette a resistere o incapaci di discernimento), che prevede però anche la sola detenzione.