1986 pag. 153 seg.). In quel caso la Corte aveva ritenuto che l'ambito del giudizio di prima sede – e, di conseguenza, quello della Corte di cassazione e di revisione penale – è determinato dai quesiti accettati dalle parti (art. 202 cpv. 2 e 203 cpv. 1 vCPP; analogamente: CCRP, sentenza dell'11 giugno 1980 in re D. consid. 1.4). Tanto più considerando il limitato spazio consentito al Procuratore pubblico e alla parte civile nell'impugnare decisioni assolutorie (CCRP, sentenza del 10 maggio 1985 in Ministero Pubblico c. S., consid. 3.2). Confermare un orientamento del genere significherebbe però prescindere dalle indicazioni disposte dal Tribunale federale in virtù dell'art. 277ter cpv.