126 I 19 consid. 2c/aa). Ciò non è avvenuto nell'ambito dei dibattimenti che hanno condotto alla sentenza emanata dalla Corte di assise il 29 ottobre 1996: né il Procuratore pubblico né i giudici di allora avevano infatti ritenuto di dover prospettare al prevenuto un'imputazione diversa da quella contenuta nell'atto di accusa. Nemmeno questa Corte, per altro, ne aveva ravvisato la necessità, avendo essa confermato la condanna per atti sessuali con persona incapace di discernimento o inetta a resistere. Il che non giova tuttavia al ricorrente.