c) La soluzione adottata dai primi giudici sfugge alla critica. Che la qualifica giuridica del reato prospettato nell'atto di accusa possa mutare nel corso del dibattimento è espressamente stabilito dagli art. 214 e 215 vCPP (come pure dall'art. 250 nCPP) e trova riscontro nel principio secondo cui il giudice è vincolato unicamente alla fattispecie che sta alla base dell'atto di accusa e non alla sussunzione giuridica operata dal magistrato inquirente (DTF 126 I 19 consid. 2a). Certo, prima che la Corte di assise si pronunci all'imputato vanno garantiti i diritti di parte (in specie il diritto di essere sentito) sgorganti dalle citate norme.